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I RICORSI      

Procedimento civile 45253/2001 presso il Tribunale di Roma - sez. III - 

ANNULLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA 
- LATINA 12 13 14 GENNAIO 2001 -

RICORDIAMO AI POCHI LETTORI DI QUESTO SITO
- Ma, poi, sono veramente pochi ? -

Perché era stato richiesto al Tribunale Civile di Roma l'annullamento dell'Assemblea?

1° - Termine previsto per la convocazione dell'Assemblea

Inosservanza art. 16 del Regolamento Organico:
Invio della convocazione almeno 40 giorni prima dell'Assemblea.

2° - Mancata rappresentanza dei Delegati Atleti e Tecnici della Sardegna 

Inosservanza artt. 11 e 12 dello Statuto che si richiama, per la percentuale delle rappresentanze in Assemblea, degli Atleti e dei Tecnici secondo le percentuali previste dal Decr. Leg.vo 23 luglio 1999 n. 242 (c.d. legge Melandri).

3° - Ammissione al voto di tre componenti di Organi federali

Inosservanza art. 22 dello Statuto:
Impossibilità a rappresentare Società in Assemblea da parte di componenti di Organi federali.

4° - esercizio abusivo del voto (esclusivamente n 1^ votazione per il Presidente federale) da parte di un Sodalizio che non ne aveva diritto.

Violazione art. 9 dello Statuto riguardante la possibilità di esercitare il voto solo per quei Sodalizi che abbiano svolto attività agonistica.

5° - Esercizio abusivo del voto di alcuni candidati alle cariche federali

Violazione art. 21 dello Statuto che non consente ai candidati alle cariche federali di esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Ulteriore inosservanza é la violazione dell'art. 24 del Regolamento Organico FIC :
"I verbali delle Assemblee Nazionali devono essere redatti dal notaio e depositati presso il tribunale civile."

E il notaio, a Latina, non c'era.

Sommario: 

I ricorsi presentati per richiedere l'annullamento dell'esito elettorale dell'Assemblea F.I.C. di Latina del 13, 14 gennaio 2001 possono essere letti cliccando su Archivio Due sentenze interessanti della Cassazione - Verifica a giugno del nuovo campo di regata di Genova -  41 milioni per il presidio professionale a seguito dell'ufficio del Presidente a Torino - La mozione Lojacono - La breve historia dei remoergometri - l banchetto di Trimalcione --

 

DUE SENTENZE INTERESSANTI DELLA CASSAZIONE 

Ente giudicante Cass. civ. 5 gennaio 1981, n. 12 - Parti incausa: Meraldi c. Ginnastica R. Rubattino

Il comitato olimpico nazionale italiano(Coni) e gli altri organi dell'ordinamento sportivo statuale (federazioni nazionali) sono muniti, nei confronti degli enti sportivi privati ad essi aderenti, di poteri di controllo ed ingerenza nel campo del coordinamento, della vigilanza e della disciplina delle attività sportive, ma non anche nel diverso settore dell'organizzazione e della strutturazione degli enti medesimi, , in particolare, hanno la facoltà di annullare le delibere con le quali essi abbiano nominato i loro amministratori e rappresentanti, ovvero di sostituire questi ultimi con commissari dotati di analoghe attribuzioni (art. 2,3,5,10 l. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 31 e 32 d. pres. rep. 2 agosto 1974, n. 530); pertanto, ove tali provvedimenti di annullamento e di sostituzione vengano resi da quegli organi, deve ravvisarsi un'attività amministrativa posta in essere in carenza del relativo potere e quindi, inidonea ad incidere sui diritti dell'ente privato alla propria autonomia organizzativa e gestionale, i quali restano tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

Ente giudicante: Cass. civ. 16 maggio 1991, n. 5505 - parti in causa Federaz. It. Tennis c. Carnuccio

La controversia promossa per denunciare l'invalidità di una delibera dell'assemblea straordinaria elettiva di una federazione sportiva, sotto il profilo della inosservanza delle norme statutarie disciplinanti lo svolgimento della vita associativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica di dette norme, e così dell'attinenza della domanda ad atti che la federazione sportiva pone in essere quale associazione di soggetti privati (le società sportive), non in veste di organi del Coni.

 

                                                                  CASO ADEMOLLO - SECRETATI I VERBALI DELLE COMMISSIONI GIUSTIZIA E DISCIPLINA ED APPELLO

 

 

(elogio della follia)" Tra i meriti della follia, c'é quello di ritardare al massimo lo scorrere della giovinezza e di tenere lontana il più possibile la vecchiaia. Mentre agli altri uomini l'età suole portare senno, quelli del Brabante quanto più diventano vecchi tanto più diventano stupidi. Eppure non c'é altra gente più gioiosa di questa per quanto riguarda il normale svolgersi dell'esistenza, o che almeno avverta la tristezza della vecchiaia." 
(Autobiografia) "In quei sodalizi é introdotta, per lo più, gente tarda di ingegno, mezzi stupidi, rozzi, più amanti del ventre che della cultura."
(Erasmo da Rotterdam)

 

SPORT 
 PRESIDENZE COME PAPATI

ovvero come riusciamo a permanere ai vertici e a non dare spazio a persone forse più in gamba di noi costrette a segnare il passo o ad abbandonare

CANOTTAGGIO - Dal messaggio natalizio di Gian Antonio Romanini si apprende che non avrebbe più intenzione di presentarsi alla presidenza federale al termine dell'attuale quadriennio olimpico. Non si può che prenderne atto in attesa della lotta per la successione.
Auspicando, questa volta, una lotta sportiva e non cruenta. 

                                      

I RICORSI

Presentato da Marcello Pesce - Tesserato Benemerito FIC e tesserato C.C. Sabaudia

Alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Foro Italico - 00194 ROMA
e, per conoscenza:
Alla Federazione Italiana Canottaggio
Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA

     OGGETTO: Richiesta annullamento Assemblea elettiva Federazione Italiana Canottaggio - Latina 13, 14 gennaio 2001.-

     A seguito del telegramma, allegato in copia, ed inviato il 15 gennaio u.s. al Presidente del CONI dr Petrucci, confermo a codesta Giunta Esecutiva la mia richiesta per l'annullamento dell'assemblea elettiva della Federazione Italiana Canottaggio svoltasi a Latina nei giorni 13 e 14 gennaio uu.ss.-
    I motivi della richiesta sono i seguenti:
- non é stata rispettata, in sede di costituzione dell'assemblea, la percentuale dei componenti Atleti e Tecnici prevista dal decreto Melandri e dallo Statuto del CONI, a seguito dell'annullamento da parte del Consiglio Federale dell'elezione dei Delegati della Sardegna per l'irregolare osservanza dei tempi e formalità di convocazione delle elezioni locali che, pertanto, devono essere ripetute;
- non é stato operato analogo trattamento nei riguardi dell'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici della Sicilia, avvenuta senza il rispetto dei tempi e modalità sopra accennate (mancato rispetto del termine di 15 giorni per la convocazione ed omesso invio a mezzo raccomandata, alle Società da parte del Comitato regionale del nuovo avviso di convocazione). E' pertanto obbligatorio anche annullare e ripetere, a norma di legge, le elezioni dei Delegati della Sicilia prima di convocare una nuova assemblea elettiva, in quanto la partecipazione al voto dei delegati siciliani eletti in modo non conforme, ha avuto un peso determinante, tra l'altro, sull'esito della prima votazione per l'elezione del Presidente (lo scarto tra i due candidati più votati é stato solo di tre voti);
- successivamente all'elezione dei Consiglieri federali si sono svolte quelle degli Organi di Giustizia e del Collegio dei revisori Contabili: Risulta che alcuni Consiglieri neo eletti abbiano esercitato il diritto di voto contribuendo così all'elezione, in particolare, dell'Organo di controllo sul Consiglio Federale di cui essi facevano parte.
    Si richiede infine la nomina di un Commissario Straordinario per evitare che, nelle more dell'effettuazione di nuove elezioni, siano emessi provvedimenti che, successivamente, potrebbero essere  annullati per illegittimità.
    Mi riservo, qualora non accolta la presente richiesta, di avanzare domanda di annullamento al T.A.R. competente per territorio.
      Con osservanza.                                                                       F.to Marcello Pesce
       Roma 17 gennaio 2001

Presentato dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari

Alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Foro Italico 00196 ROMA

Federazione Italiana Canottaggio
Viale Tiziano 70 00196 ROMA

FATTO

Con deliberazione in data 12 gennaio 2001, il Consiglio Federale della F.I.C. - Federazione Italiana Canottaggio, ha annullato il voto espresso dal corpo elettorale, convocato dal segretario generale della Federazione in Cagliariil 9 gennaio 2001, mediante il quale sono stati designati il sig. Nicola Foddanu, quale Delegato dei Tecnici Sportivi e il sig. Nicola Pinna quale Delegato degli Atleti, in vista dell'Assemblea Nazionale elettiva, successivamente svoltasi in Latina il 13 e il 14 gennaio 2001.
Tale annullamento é stato motivato, da quel che é a conoscenza del sottoscritto ricorrente, dal fatto che la copia della convocazione del corpo elettorale inviata alle Sedi delle Società affiliate, non sia  stata trasmessa per il mezzo della raccomandata A.R. Il predetto annullamento del voto e la conseguente mancata partecipazione all'Assemblea dei predetti delegati, appaiono illegittimi, ingiusti ed erronei per i seguenti 

MOTIVI

1 - Disparità di trattamento
Risulta al ricorrente che le delegazioni degli Atleti e dei Tecnici Sportivi di altre Regioni e, segnatamente, della Sicilia, siano state accreditate, ed abbiano quindi partecipato al voto assembleare, influenzandone l'esito, sebbene la convocazione del corpo elettorale che le ha espresse, sia avvenuta nei medesimi termini e con le medesime modalità censurate invece per la delegazione sarda.
Si ha anche notizia che, proprio nella regione Sicilia, sia stato del tutto omesso l'invio della convocazione presso le sedi delle Società affiliate.
Alla stregua di tali risultanze appare chiaro e conclamato il dedotto vizio di disparità di trattamento, dal momento che il Consiglio Federale, al cospetto di almeno due situazioni identiche, abbia assunto decisioni difformi, escludendo la delegazione sarda dal voto, ed accreditando invece quella siciliana.

2 - Conseguente nullità dei deliberati dell'Assemblea nazionale
Appare palese che l'illegittima esclusione della partecipazione ai lavori assembleari, ed al voto, di due rappresentanti espressi in sede locale, infici irrimediabilmente la volontà dell'Assemblea nazionale.
E' noto che l'integrità del corpo elettorale della massima assise nazionale della Federazione costituisca condizione essenziale perché le deliberazioni della stessa possano ritenersi legittime.
Ne consegue che nella specie, essendo stati privati del diritto di voto due soggetti, componenti di detta assemblea, questa abbia manifestato la sua volontà senza la partecipazione di tutti i membri che detta volontà dovevano concorrere a formare.
Con riserva di proporre, a sostegno del presente ricorso, motivi aggiunti quando sarà consentito di prendere visione del verbale dell'Assemblea fin d'ora il sottoscritto 

Chiede

L'annullamento della deliberazione in data 12 gennaio 2001, assunta dal Consiglio federale della F.I.C., in virtù della quale sono stati esclusi dalla partecipazione all'Assemblea nazionale elettiva, svoltasi a Latina il 13 e il 14 gennaio 2001, i Delegati degli Atleti e dei tecnici Sportivi, espressi dalla Regione Sardegna, e per l'effetto venga disposto l'annullamento di tutte le deliberazioni illegittimamente prese da detta Assemblea, invalidamente costituita, con ogni conseguente e riflesso provvedimento in ordine al provvisorio governo della federazione, ed alla convocazione di nuova Assemblea Nazionale Elettiva.

Cagliari 18 gennaio 2001                                 F.to il Presidente Rag. Sergio Rossi

Presentato dal sig. Marco Dodero anche nella qualità di Presidente del Comitato Liguria F.I.C.

Alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Foro Italico - 00196 ROMA
p.c.
Alla Federazione Italiana Camnottaggio
Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA

Ricorso
Per l'annullamento del verbale dell'Assemblea eletiva della Federazione Italiana Canottaggio tenutasi a Latina i giorni 13 e 14 gennaio 2001
Motivo unico
Violazione normativa dello Statuto Federale vigente. Nullità ed invalidità dei voti espressi da un rappresentante della Regione Liguria durante la prima votazione e conseguenziale invalidità e nullità della seconda votazione di ballottaggio
 Proposto dal sig. marco Dodero personalmente ed anche nella qualità di Presidente del Comitato della Federazione Italiana Canottaggio della Regione Liguria, Corso Torino n° 14/1 16129 Genova.
All'esito di un esame svolto al termine dell'assemblea generale tenutasi il 13 e 14 gennaio 2001 é emerso che:
1) la delega per esprimere il voto é stata conferita ad un rappresentante della regione Liguria al Sig. Avv. Renato Alberti (canottieri Sanremo) dall'associazione sportiva denominata Lega Navale Italiana - Sezione di Sestri Levante;
2) la Lega navale Italiana - Sezione di Sestri levante - non era e non é legittimata ad esprimere un voto in quanto nessun atleta per tutto l'anno 2000 ha partecipato ad alcuna competizione di canottaggio nazionale e/o internazionale a qualsiasi livello;
3) quanto espresso al punto n. 2) si evince leggendo la lettera indirizzata alla Federazione Italiana Canottaggio - Comitato regionale Liguria - anticipata a mezzo fax recante data 12.12.2000 e che si allega al presente ricorso (Doc. 1);
4) detta lettera del 12.12.2000 é stata opportunamente trasmessa per conoscenza via fax in data 14.12.2000 dal Comitato regionale della Liguria alla federazione Italiana Canottaggio a Roma, alla Segreteria della Federazione Italiana Canottaggio, all'attenzione del dig. MdS Michele De Lauretis. Si allega copia della lettera (Doc. 2),
5) per normativa nota nonché per regolamenti attuativi vigenti il voto di qualsiasi associazione Sportiva affiliata alla Federazione può essere espresso solo nel caso in cui durante l'anno in corso sia stata svolta attività agonistica nella disciplina sportiva del canottaggio;
6) l'Avv. Renato Alberti ha manifestato una volontà avvalendosi di fatto per la sua espressione due voti, mediante una delega ricevuta dall'associazione Lega navale di Sestri Levante che non aveva alcun titolo e/o legittimazione per esprimere voti;
7) a piena riprova dell'illegittimità é pur vero che, durante la seconda votazione di ballottaggio, non si é tenuto conto della delega ricevuta per cui la volontà espressa dall'Avv. Alberti valeva un voto, come avrebbe dovuto valere per la prima votazione;
8) é inutile aggiungere che la seconda bvotazione sia stata condizionata sotto ogni profilo dall'esito della prima la quale comunque é nulla per il risultato;
9) a supporto di altre irregolarità formali  e sostanziali evidenziate da altri pareri, é mio preciso dovere istituzionale chiedere, inoltre, che venga nominato un Commissario Straordinario affinché i provvedimenti che dovrebbero emettersi nelle more non siano viziati per illegittimiytà.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto
CHIEDO
rispettosamente, che la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. voglia annullare l'assemblea elettiva della federazione Italiana Canottaggio tenutasi a Latina il 13 e 14 gennaio 2001, con la nomina di un Commissario Straordinario.
Con riserva di proporre ricorso al T.A.R. competente per materia e territorio in caso di reiezione del presente ricorso.
Con il massimo ossequio
Genova li 18 gennaio 2001                                                       Marco Dodero

Presentato dal sig. Francesco Paparella Consigliere G.S. Canottieri Cavallini Calcinaia

Calcinaia 9 marzo 2001

                                                                                                                Al dr Giovanni Petrucci
                                                                                                                 Presidente della Giunta Esecutiva
                                                                                                                 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
                                                                                               e, per conoscenza:
                                                                                                                   Alla Federazione Italiana Canottaggio

Oggetto: Assemblea Nazionale Elettiva - Latina 13/14 gennaio 2001 - Ricorso.

     Il sottoscritto Francesco Paparella, in qualità di Consigliere del Gruppo Sportivo Canottieri Cavallini di Calcinaia, nonché di Delegato in occasione  dell'Assemblea nazionale elettiva di Latina (13,14 gennaio 2001), ha nei giorni scorsi appreso che il Vice Presidente del Comitato Regionale Toscana, sig. Enzo Ademollo avrebbe presentato le sue dimissioni dal predetto organo regionale in data 17 gennaio 2001, ovvero successivamente alla sua nomina a Consigliere Federale.

     Premesso che il sig. Ademollo, in occasione dell'Assemblea elettiva di Latina, risulterebbe aver espresso tre voti. di cui uno in rappresentanza della propria Società ed altri due per delega di altre due Società toscane, si fa rilevare che il comportamento dello stesso sarebbe da ritenersi illegittimo in quanto in netto contrasto con l'art. 22 dello Statuto federale.
     Il predetto articolo recita infatti, in modo chiaro ed inequivocabile al secondo capoverso, che "I membri del Consiglio Federale, i componenti gli Organi regionali ed i Presidenti Provinciali non possono rappresentare Società né direttamente né per delega".

     Risulterebbe altresì che la Società Circolo Nautico Foce Cecina di Cecina sia stata rappresentata, per l'espressione del voto in Assemblea, da un socio che non rivestiva alcuna carica nell'ambito del Consiglio Direttivo, in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 18 dello Statuto.

     In relazione a quanto sopra esposto, in caso di Vostro eventuale positivo riscontro, il sottoscritto richiederebbe fin da ora l'annullamento dell'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Canottaggio svoltasi a Latina nei giorni 13 e 14 gennaio uu.ss. e che, nelle more dell'effettuazione di nuove elezioni, sia al più presto provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario.

     Qualora la S.V., verificate le presunte irregolarità di cui sopra, non ritenesse opportuni i provvedimenti richiesti, il sottoscritto si vedrebbe costretto, tenuto conto della configurazione privatistica assunta dalle Federazioni Sportive a seguito dell'entrata in vigore del decreto Melandri, a rivolgersi ai competenti organi giurisdizionali della Magistratura ordinaria.

                                                                                        F.to Francesco Paparella

 

22 giugno 2001 -  FINALMENTE IL CONI RISPONDE - Ricevo dal CONI (Ufficio Affari Giuridici Statuti e Normative F.S.N.) la seguente raccomandata a.r. 
Oggetto: ricorso del Sig. Marcello Pesce/F.I.C..
      Con riferimento al ricorso inviato al CONI attraverso il quale si é richiesto l'annullamento dell'ultima Assemblea elettiva della Federazione Italiana Canottaggio, si comunica che la Giunta Nazionale nella riunione del 4 giugno u.s., dopo aver esaminato le tre motivazioni addotte a sostegno della prefata richiesta, ha dichiarato l'atto de quo inammissibile.
     In ordine alla supposta irregolarità concernente la valida costituzione dell'Assemblea di cui é parola, l'indicato Organo ha ritenuto giuridicamente infondato quanto assunto in ordine alla percentuale dei delegati atleti e tecnici partecipanti all'Assemblea Nazionale per un'errata interpretazione c.ca le vigenti disposizioni legislative e statutarie sportive.
     Il secondo ed il terzo motivo sono stati presi in esame congiuntamente, ed é stato evidenziato che riguardo alle competenze che l'art. 39 dello Statuto Federale della F.I.C. assegna in via primaria ed esclusiva al Consiglio vi é quella alla lettera b) che attribuisce a quest'ultimo il controllo di legittimità sulle procedure relative alle elezioni delle Assemblee Regionali; ed infine, é stato precisato che spettava unicamente alla Commissione verifica Poteri accertare se i soggetti aventi diritto a voto erano legittimati o meno all'esercizio dello stesso per tutte le votazioni svolte nella citata Assemblea.
     Cordiali saluti
                                                                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                                                         F.to Raffaele Pagnozzi
Nessun particolare commento alla lettera del CONI (18 giugno)  in risposta ad un ricorso avanzato il 17 gennaio (visibile in Archivio). A parte la "tempestività" dell'Ente, nella ipotesi che il Consiglio federale avesse annullato tutte le elezioni regionali dei Delegati Atleti e Tecnici, in Assemblea non si sarebbe verificata alcuna presenza  delle categorie in questione con buona pace del Decreto c.d. Melandri. 

CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA                                                                      Siracusa 8 maggio 2001

                                                                                                      Spett.le
                                                                                                      Federazione Italiana Canottaggio
                                                                                                     ROMA
                                                                                                   e,p.c.:      
                                                                                                     -  Spett.le
                                                                                                      Comitato Regionale Siciliano della 
                                                                                                      Federazionew Italiana Canottaggio
                                                                                                      Riviera Paradiso
                                                                                                      Salita Manganello 
                                                                                                      98168 MESSINA
                                                                                                      - Egr. Sig.
                                                                                                      Dott. Giovanni Petrucci
                                                                                                      Presidente della Giunta Esecutiva 
                                                                                                      del C.O.N.I.
                                                                                                       ROMA

Oggetto: . Illegittimità nelle elezioni dei Consiglieri regionali Atleti e Tecnici della Sicilia (28 - 29 dicembre 2000).
              . Illegittimità sull'Assemblea Nazionale Elettiva a Latina (12 - 13 - 14 gennaio 2001).
              . Illegittimità nelle elezioni del Presidente e dei n° 4 Consiglieri Regionali (25 febbraio 2001).
               Ripropongo all'attenzione, in copia, la mia opposizione su fatti irregolari verificatisi in occasione della elezione a consigliere regionale.

     Ripropongo, allegandone copia, l'esame della mia esposizione di fatti irregolari verificatisi in occasione della elezione a consigliere regionale della Sicilia del dirigente del CUS Catania, sig. Lorenzo D'Arrigo che aveva un'anzianità di tesseramento di appena otto mesi.

     Su tale mia segnalazione ho avuto soltanto cortesi ma imprecise notizie telefonicamente da parte di codesto Segretario Generale.
    Ma notizie su più gravi illegittimità sono venute ora a mia conoscenza per cui ritengo doveroso darne informazione.
     Ho appreso infatti, con maggiori chiarificazioni, del ricorso inoltrto da una Società della Sardegna avverso una deliberazione del Consiglio  Federale relativa all'annullamento delle elezioni dei Delegati Atleti e Tecnici della Sardegna a causa di non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari (omissione dell'invio a mezzo raccomandata della convocazione per le elezioni.
    Per tale motivo i Delegati Atleti e Tecnici della Sardegna non sono stati ammessi alle votazioni avvenute in sede di Assemblea Nazionale a Latina.
     Apprendo adesso che , invece, le elezioni per i Delegati tecnici ed Atleti in Sicilia, avvenute il 29 dicembre 2000, sono state annullate a seguito  di accoglimento del ricorso del sig. Daniele Zangla in qualità di Tecnico (alcuni elettori che rivestivano la qualifica di Tecnico ma anche di Atleta, avrebbero votato per entrambe le categorie.
     Non ho saputo da chi fosse stato esaminato questo ricorso ma ho saputo che il Presidente del Comitato regionale siciliano ha disposto per la ripetizione delle votazioni in data 7 gennaio 2001 ma con convocazione degli elettori a mezzo di alcune telefonate, non ricevute, per altro, da tutti gli interessati.
     Contrariamente, quindi, a quanto accduto per la Sardegna, invece in Sicilia é stato consentito ai Delòegati Tecnici ed Atleti, eletti il 7 gennaio 2001, di partecipare alle votazioni nell'Assemblea elettiva di Latina.
     Ed ancora il Tecnico Daniele Zangla e l'atleta Fabio Zanghi sono stati regolarmente eletti Consiglieri Regionali!!!!
Chiedo, pertanto, l'adozione dei provvedimenti conseguenzali alle illgittimità denunciate con la presente.
     Distinti saluti                                                                                   Il Presidente
                                                                                                         Giuseppe Mancuso

Segue la lettera allegata:

                                                                                                                                 Siracusa 26 marzo 2001

                                                                                                                   Spett.le Comitato regionale Siciliano F.I.C.
                                                                                                                   Riviera Paradiso
                                                                                                                   Salita Manganello 185
                                                                                                                   98108 MESSINA

                                                                                                                   Spett.le Consiglio Federale della
                                                                                                                   Federazione Italiana Canottaggio
                                                                                                                   Viale Tiziano 70
                                                                                                                   00196 ROMA

                                                                                                                  Spett.le Commissione Giustizia e Disciplina
                                                                                                                  della Federazione Italiana Canottaggio
                                                                                                                  Viale Tiziano 70
                                                                                                                   00196 ROMA

     Oggetto: Irregolarità nella elezione del dirigente del CUS Catania..

                    Sig. D'Arrigo Lorenzo, a Consigliere Regionale.

    Denuncio quanto pervenuto a mia conoscenza.
    Il sig. Lorenzo D'Arrigo dovrebbe risultare tesserato FIC per la categoria atleti,, da più anni é tesserato FIC invece come dirigente (tesoriere) a seguito delle elezioni avvenute il 28 aprile 2000 presso il CUS Catania (fino allora commissariato) e notificata (suppongo) dopo alcuni giorni alla Segreteria della FIC per le normali procedure di aggiornamento dello status dell'associazione e del conseguente tesseramento dei nuovi dirigenti.
     Entro le ore 24 del 18 gennaio 2001 il predetto sig. D'Arrigo avrebbe fatto pervenire al Comitato Regionale Siciliano FIC la propria candidatura, in qualità di dirigente di Società, a Consigliere Regionale, allegando la prescritta autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità. 
     Premesso che nella Assemblea straordinaria di Ravenna che approvò l'estensione dello Statuto alla legge Melandri si votò un emendamento con il quale restavano in vigore le norme del precedente Statuto se non venivano modificate o abrogate in modo esplicito, pongo la seguente domanda:
     Il Sig. Lorenzo D'Arrigo, nella qualità di dirigente di Società con anzianità di tesseramento FIC di appena otto mesi, era in possesso dei requisiti legittimi per porre la sua candidatura a Consigliere Regionale.
     Il Comitato regionale Siciliano della FIC ha intento accettato come valida la sua candidatura ed il Sig. D'Arrigo, in sede di elezioni in data 18 gennaio2001, stranamente faceva esibire dall'Ing. Giuseppe Mignemi, Delegato Provinciale FIC di Catania, alla Commissione Verifica Poteri, un certificato relativo alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del CUS Catania, avvenute in data 28 aprile 2000.
     Chiedo, quindi che vengano esperite le opportune verifiche degli atti e che, nel caso di accertata ineleggibilità del sig. Lorenzo D'Arrigo, venga inficiata di nullità tutta l'attività fino ad oggi svolta dal Comitato Regionale Siciliano della  FIC ed in particolare vengano dichiarate nulle le deliberazioni adottate dal predetto Comitato nella prima seduta dell'11 marzo 2001.
     Distinti saluti
                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                               Giuseppe Mancuso

  ----- Original Message
From: Segreteria Generale FIC 
To: info@canottaggio.org ; Sergio Morana ; Marcello Pesce                                      
Sent: Tuesday, June 05, 2001 2:03 PM
Subject: Con preghiera di pubblicazione grazie
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 DAL:                           Presidente Federale - Gian Antonio Romanini                      
                                            AI SITI:                       canottaggio.org; canottaggiovero.com; 
                                                                                 
marconatoniocolonna.com 
Credo nell’informazione, quella efficiente, pratica, utile, leale. Sono contrario a quella inutile, dannosa e creatrice di malintesi. Perciò, raramente, scendo nell’arena e salgo a “Montecitorio”; però, se scendere o salire serve a contribuire in modo costruttivo al dibattito in corso, provo, in questa particolare occasione a rendere di più immediata comprensione il linguaggio giuridico espresso.  Spero di essere stato abbastanza chiaro ed obiettivo nell’individuazione dell’oggetto del contendere (fatto), di quanto lamentato dai Sig.ri Pesce e Paparella (tesi Pesce-Paparella) di quanto sostenuto nell’interesse della F.I.C. (tesi F.I.C.).
Nel ringraziarvi per la cortese attenzione che vorrete dare al presente riassunto schematico, mi auguro che lo stesso abbia un aperto contributo di tutti.

Cordiali saluti.
                                                                                     Gian Antonio Romanini

1)     ANNULLAMENTO II^ VOTAZIONI DELEGAZIONE SARDEGNA
 Il Fatto:
Il Consiglio Federale del 12/01/2001, delibera n.2, Presidente Vicario Pintabona, ha annullato le II^ elezioni dei due Delegati atleti e tecnici della Sardegna, per irregolarità all’art.45 del Regolamento Organico, mentre ha ratificato le II^ votazioni della Sicilia del 6 gennaio, 8 Delegati.
 Tesi Pesce-Paparella:
Il ricorso contesta al vecchio Consiglio Federale di non aver contestualmente annullato sia le elezioni della Sardegna che quelle della Sicilia, o di aver annullato le II^ elezioni della Sardegna in modo pretestuoso
Tesi FIC:
Le II^ elezioni Siciliane si sono svolte regolarmente e nessun ricorso è stato presentato successivamente alle elezione del 6 gennaio e nemmeno in Assemblea.
Lo stesso numero di elettori ha votato sia nella prima che nelle II^ elezioni Siciliane; il responso delle urne ha cambiato un solo Delegato rispetto gli 8 aventi diritto. 
Le elezioni si sono svolte in un giorno festivo il 6 gennaio. 
Le II^ elezioni della Sardegna, sono state contestate ancor prima che avessero luogo il 9 gennaio, giorno feriale.
Hanno votato solo la metà degli aventi diritto, i due candidati eletti nelle prime votazioni non hanno ricevuto alcun voto proprio per l’astensione di gran parte dell’elettorato.
Sono stati eletti i due candidati che nella prima votazione erano arrivati secondi.Successivamente alle votazioni è pervenuto un esauriente e articolato ricorso, con numerosi punti denuncianti irregolarità formali e sostanziali delle II^ votazioni.
Il Consiglio Federale, Presidente Vicario il Dott. Pintabona,  con i poteri che gli dà l’art.40 punto h), ha ritenuto di annullare le II^ votazioni Sarde escludendo solo  due Delegati dei 52 aventi diritto.
2)  CONVOCAZIONE IRREGOLARE ART.16 REGOLAMENTO ORGANICO COMMA 5
Il Fatto:
Non sarebbero passati 40 giorni dalla convocazione del  4 Dicembre allo svolgimento dell’Assemblea, convocata il 12 gennaio alle ore 23.00 in prima convocazione e alle ore 14.00 del 13 gennaio in seconda convocazione.
Tesi Pesce-Paparella:
Viene asserita la nullità della convocazione dell’Assemblea da parte della FIC. 
Tesi FIC:
In data 25 ottobre 2000, il Consiglio Federale delibera n.85, indice l’Assemblea per il 13-14 gennaio a Latina. 
Il 30 ottobre invia a tutti gli affiliati, la Circolare Informativa.
Il 4 dicembre invia a tutti gli affiliati la raccomandata A/R  con la convocazione.
La prima convocazione per il 12 gennaio ore 23.00, è pertanto un escamotage tecnico, necessario, ma per prassi consolidata solo formale.
Il R.O.  parla di “40 giorni prima dello svolgimento”….. L’Assemblea è stata convocata per il 13 gennaio in II^ convocazione, ed il 13 e 14 gennaio si è svolta.
Inoltre erano presenti quasi il 98% degli aventi diritto. Come si può affermare che l’Assemblea è nulla per errore di convocazione?
 
3)     IRREGOLARITA’ NELL’ESERCIZIO DI VOTO
Il Fatto:
Si contesta ai due Consiglieri Regionali Ademollo e Soave, di aver rappresentato le proprie Società.
Tesi Pesce-Paparella:
I Consiglieri Regionali Ademollo (Toscana) e Soave (Sicilia), avrebbero votato in aperto contrasto con l’art.22 II^ comma dello Statuto.
Tesi FIC:
Il Soave non ha partecipato alle votazioni; per mero errore di trascrizione, il suo nome figura quale rappresentante del C.N. Messina.
Per il C.N. Messina ha votato, essendo regolarmente stata delegata ed accreditata, la Sig. Elvira Regoli come tutti quelli che hanno partecipato all’Assemblea possono testimoniare.
L’Ademollo ha violato l’art.22 secondo comma. Ha espresso il voto della Società di cui è Presidente ed è stato  Delegato da altre 2 Società per un totale di 3 voti. E’ stato aperto un procedimento disciplinare presso il Procuratore Federale affinchè gli Organi di Giustizia Fic possano valutare ed eventualmente confermare e sanzionare  la illegittimità commessa dalla Commissione Verifica Poteri e dall’Ademollo. 
Per quanto riguarda  la regolarità dell’Assemblea pur cancellando  i tre voti espressi dall’Ademollo:
1.      non cambia il risultato della prima votazione e del ballottaggio per il Presidente;
2.      non cambia l’elezione dei 7 Consiglieri Federali in forza affiliati;
3.      non cambiano i responsi per le altre elezioni.
Resta la illegittimità, la violazione dello Statuto, ma il risultato dell’Assemblea  non cambia.
E’ pertanto necessario commissariare la FIC ed annullare l’Assemblea per questa “grave” irregolarità?
4) INCOMPATIBILITA’
Il Fatto:
I Consiglieri eletti nel corso dell’Assemblea, non avrebbero dovuto votare per i Revisori dei Conti e la  Commissione di Giustizia.
Tesi Pesce-Paparella:
I Consiglieri eletti Donegana, Molea, Baldacci, Ademollo, non avrebbero dovuto votare successivamente all’elezione dei Consiglieri e così  l’Alberti come  Presidente della  Commissione di Giustizia per i membri delle Commissioni.
 Tesi FIC:
E’ intuitivo e palese che l’Assemblea si costituisce con la Verifica Poteri e resta aperta e in funzione fino  a che non esaurisce i suoi compiti e non viene dichiarata chiusa; pertanto tutti gli aventi diritto votano tutti i punti all’o.d.g..
Il nuovo Consiglio Federale si è insediato per la sua prima riunione il 14 alle ore 12.30, successivamente alla chiusura dell’Assemblea. La Commissione di Giustizia si è insediata il 3 marzo c.a..
5)     PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ULTIMO COMMA ART.21 STATUTO CHE RECITA:
omissi
s
“ Inoltre all’Assemblea elettiva partecipano, senza diritto a voto, anche i candidati alle cariche federali”.
Il Fatto:
I candidati alle cariche Federali non potrebbero votare in Assemblea pur se rappresentanti di Società o Delegati Atleti e Tecnici.
Tesi Pesce-Paparella:
Gli affiliati aventi diritto e i rappresentanti atleti e tecnici candidati alle Cariche Federali: Ruspini, Donegana, De  Grassi, Alberti, Ademollo, De Cesare, Soave, Ferretti, Badino, Altamura, Baldacci, Molea non avrebbero potuto votare.
Tesi FIC:
La censura si fonda su un vero e proprio travisamento delle norme. Infatti l’art.21 indica:
I^ comma  chi può partecipare e può votare;
II^ comma chi può partecipare e non può votare;
III^ comma  i candidati che non rientrando nei primi due commi, possono inoltre ed anche partecipare ma senza dirittio a voto.
Infatti gli avverbi “inoltre” ed “anche”, illustrano benissimo che si tratta di soggetti aggiuntivi a quelli indicati nei primi due commi. Una diversa interpretazione sarebbe come se Berlusconi candidato al Parlamento, non avesse potuto esercitare il suo diritto di voto all’ultima elezione perché candidato premier.
 
Conclusione:
Nell’ampio e giustificato dibattito si parla di gravi irregolarità. 
Al di là dell’accertata irregolarità della Commissione Verifica Poteri, che ha permesso all’Ademollo di votare, e la cosa come indicato è irrilevante ai fini delle votazioni, le altre contestazioni sono pretestuose e/o  di “lana caprina” soprattutto fatte da chi conosce benissimo lo Statuto ed il R.O. avendo contribuito a scriverne le norme.

  - L'avvocato Alberti ha richiesto il rinvio a giudizio del Consigliere federale Enzo Ademollo "per aver espresso tre voti, di cui uno in rappresentanza della propria società ed altri due  per delega di altre due società toscane, violando il disposto di cui all'art.22 dello Statuto federale, con l'aggravante di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia e Disciplina" 
L'avvocato Alberti é, contemporaneamente,  Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina, difensore della Federazione in un giudizio pendente (che in parte lo riguarda) presso il Tribunale Civile di Roma riguardante la richiesta di annullare l'Assemblea elettiva di Latina per votazioni non conformi alle regole statutarie.  

5 ottobre 2000 - Un chiarimento sulla vicenda Commissione Giustizia e Disciplina FIC 
(caso Consigliere Ademollo)

Francesco Paparella non é stato l'estensore del ricorso al Procuratore Federale che ha determinato il rinvio a giudizio, davanti alla Commissione Giustizia e Disciplina, il Consigliere Federale Enzo Ademollo.
Paparella é uno dei tre ricorrenti al Tribunale Civile di Roma  che hanno richiesto il commissariamento della Federazione per le gravi irregolarità che si sono verificate in sede elettorale in occasione dell'Assemblea di Latina del 12,13,14 gennaio 2001. 
Tra le irregolarità vi é anche quella contestata al Consigliere Ademollo oltre che allo stesso avv. Alberti che, in sede di prima votazione per il Presidente federale ha espresso un voto che non aveva diritto di esercitare.
Allorché convocato alla riunione della Commissione G.D. FIC, Paparella, ha ricusato l'avv. Alberti. Ecco lo stralcio della lettera di Paparella:
"- preliminarmente rileva che l'avvocato Renato Alberti, Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina  FIC, essendo nominato difensore della Federazione Italiana Canottaggio in un giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma (iscrittto al numero di R.G. 45253/2001) avente ad oggetto anche il motivo di nullità dell'Assemblea elettiva di Latina (12,13,14 gennaio 2001) é interessato al presente procedimento;
- ritiene altresì l'avvocato Alberti incompetente ad emettere ordinanza di rinvio a giudizio del Consigliere Federale Ademollo;
- chiede, nei confronti dell'avvocato Alberti l'applicazione dell' art 46, lettera d) dello Statuto federale formulando fin d'ora formale ricusazione con ogni provvedimento conseguenziale." 

Assemblea elettiva Latina - 12,13,14 gennaio 2001 - Elezione dei Consiglieri Federali
- una votazione da rifare -
Nella circostanza, per quanto attiene all'elezione dei Consiglieri Federali, é avvenuto che:
- sono stati espressi illegittimamente 5 voti e, esattamente:
. n. 3 dal sig. Enzo Ademollo (Can. S. Miniato, S.C. Orbetello, A.C. Giunti);
. n. 1 che doveva essere espresso dal sig. Aldo Soave (Club Nautico Messina) e che, invece, é stato esercitato da altra persona non delegata;
. n. 1 dal sig. Mario Cancetti (C.N. Foce Cecina) non facente parte del Consiglio Direttivo della Società.

Esaminando i risultati delle sole votazioni per i Consiglieri Federali risulta che:
1° - Si é reso necessario il ballottaggio tra i candidati A. Donegana e F. Degrassi. Un ballottaggio probabilmente non necessario qualora non fossero stati espressi i 5 voti illegittimi o fossero stati esercitati da altri legittimi rappresentanti;
2° - Tra il primo e secondo escluso dalla nomina vi sono state le seguenti differenze:
- Franco Degrassi             - voti n. 67 - (stesso numero di voti dell'ultimo eletto),
- Marco  Dodero               - voti n. 63 - differenza di 4 voti rispetto all'ultimo eletto. 
Ne consegue che i 5 voti illegittimamente espressi hanno giocato un ruolo determinante per l'elezione dei Consiglieri federali. 
La Commissione Giustizia e Disciplina FIC, irrogando una sanzione al sig. Ademollo,  ha accertato una delle irregolarità. Il Procuratore Federale, dovrebbe accertare l'esistenza delle altre due irregolarità. Anche se non vi sono ricorsi specifici, Egli potrebbe agire su impulso proprio, del Consiglio federale o della Segreteria Generale che sono a conoscenza dei fatti in quanto formano oggetto di denuncia al Tribunale Civile di Roma.  

Ferma restando l'illegittimità commessa ammettendo al voto i candidati alle cariche federali (n. 12 persone) che sono espressamente esclusi da tale diritto a norma dell'art. 21, ultimo comma dello Statuto FIC. 
I dieci mesi di sospensione irrogarti a E. Ademollo sono una delle prove delle irregolarità avvenute nel corso delle elezioni di Latina. La Commissione di Giustizia e Disciplina, avvalorando l'irregolarità, avrebbe dovuto prendere o promuovere la decadenza dalla carica. 

Ringrazio Sergio Morana per l'attenzione che ha voluto dedicare, sia pure solo per pochi giorni, alle conseguenze delle irregolarità elettorali di Latina 2001.
Su canottaggiovero egli ha raccontato una storia vera. La Federazione, sembra con decisione unanime del Consiglio Federale, ha ritenuto di rimborsare parte delle spese della controparte nel Procedimento civile 45253/2001.
Le risposte sono d'obbligo:
1 - La certezza del diritto era ed é saldissima nell'"Ammiraglio Pesce e Soci" ed é stata altrettanto salda la convinzione da parte federale sulle irregolarità elettorali. Tant'é che é stata svolta ogni possibile azione per arrivare ad una transazione. Molteplici, ed a tutti i livelli, sono stati infatti gli interventi federali nei riguardi dei ricorrenti per arrivare alla "transazione".
2 - Il "piatto di lenticchie" (così definito da Sergio Morana) é stato accettato dai ricorrenti per alcuni validi motivi:
a) la lunghezza dell'iter processuale che, probabilmente, avrebbe portato la risoluzione del contenzioso nelle immediate adiacenze del prossimo rinnovo delle cariche federali (dopo Atene 2004);
b) anche ipotizzando una soluzione precedente al "rinnovo",  la parte soccombente, non accontentandosi del giudizio di primo grado, si sarebbe appellata, ricadendo così nel caso di cui alla lett. a);
c) l'appello avrebbe procurato ulteriori spese sia alla Federazione sia ai ricorrenti.
3 - Continuo, e con me molti amici, a richiamare la morigeratezza nelle spese e ciò, soprattutto, per quanto riguarda le presenze superflue in occasione di manifestazioni nazionali ed internazionali da parte di persone appartenenti ai vari ruoli, senza escludere nessuno a qualsiasi livello appartenga.
3 - Come in altra occasione ho avuto modo di dichiarare, non si sarebbe arrivati ad una denuncia qualora il Presidente ed il Consiglio federale eletti a Latina, riconoscendo le irregolarità, rappresentate al Coni e alla stessa Federazione, avessero optato per una delle due seguenti soluzioni :
a) riconoscendo le irregolarità, dare le dimissioni e procedere, nei termini statutari, a nuove elezioni. E' molto probabile che il Presidente ed il Consiglio federale sarebbero stati riconfermati a maggioranza;
b) chiamare i ricorrenti e cercare di trovare con loro una soluzione che potesse soddisfare entrambi.
    Invece il Presidente e almeno una parte del Consiglio federale non hanno ritenuto di adottare nessuna delle due suddette ipotesi procedendo, invece, verso una suddivisione tra "buoni" e "cattivi" e inserendo nella seconda categoria tutti coloro che si erano pronunciati per l'alternativa alla linea Romanini. Fatti salvi coloro che, per motivi di personali opportunità, hanno ritenuto utile "cambiare bandiera".  Si é determinata così la perdita agli interessi federali di alcuni dirigenti che,  per le rispettive esperienze e conoscenze, avrebbero potuto essere ancora utilizzati.
    Ritengo che si tornerà a parlare dell'argomento.       (M.P.)
Il piatto di lenticchie - Con il titolo "L'ennesima brutta figura" Sergio Morana il 28 settembre u.s. ha pubblicato sul sito http://www.canottaggiovero.com di cui é webmaster:
"Da fonti autorevoli apprendiamo che l'ormai annosa questione legale tra un gruppo di ricorrenti contro l'elezione del Consiglio Federale avvenuta a Latina nel gennaio 2001 - di cui era portabandiera l'Amm. Marcello Pesce, già presidente del Comitato Regionale Lazio - e la stessa Federazione Italiana Canottaggio, dopo varie sedute, rinvii, discussioni, memorie ecc., si sarebbe conclusa con una transazione tra le parti, in cui la FIC si sarebbe impegnata a pagare le spese legali della parte avversa, che ammonterebbero a circa 15 milioni di vecchie lire, in cambio della chiusura della controversia. Il condizionale é d'obbligo.
Ci pare che in questa situazione - ambedue le parti abbiano perso un'ottima occasione per fare bella figura: la FIC, evidentemente per niente certa di avere ragione, che prima piange miseria ad ogni passo e poi si accolla le spese legali della controparte, salvo andare a chiedere sacrifici ai canottieri italiani. la controparte, Ammiraglio Pesce e Soci, forte di una certezza del diritto evidentemente non molto salda, che accetta il classico piatto di lenticchie e si fa pagare dalla FIC le spese processuali, alla faccia dei continui - e giustificati - richiami alla morigeratezza che si elevano quotidianamente proprio da quella parte, per mezzo del sito internet www.marcantoniocolonna.it.
Complimenti a tutti, l'ennesima brutta figura. SM   
(Questo sito é www.marcantoniocolonna.com e non www.marcantoniocolonna.it )    

Dopo qualche giorno l'articolo é stato tolto dal sito "canottaggiovero".

Sembra ci siano stati autorevoli interventi.