I RICORSI
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Procedimento civile 45253/2001 presso il Tribunale di Roma - sez. III - |
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ANNULLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA RICORDIAMO AI POCHI LETTORI DI QUESTO SITO Perché era stato richiesto al Tribunale Civile di Roma l'annullamento dell'Assemblea? |
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1° - Termine previsto per la convocazione dell'Assemblea |
Inosservanza art. 16 del Regolamento Organico: Invio della convocazione almeno 40 giorni prima dell'Assemblea. |
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2° - Mancata rappresentanza dei Delegati Atleti e Tecnici della Sardegna |
Inosservanza artt. 11 e 12 dello Statuto che si richiama, per la percentuale delle rappresentanze in Assemblea, degli Atleti e dei Tecnici secondo le percentuali previste dal Decr. Leg.vo 23 luglio 1999 n. 242 (c.d. legge Melandri). |
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3° - Ammissione al voto di tre componenti di Organi federali |
Inosservanza art. 22 dello Statuto :Impossibilità a rappresentare Società in Assemblea da parte di componenti di Organi federali. |
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4° - esercizio abusivo del voto (esclusivamente n 1^ votazione per il Presidente federale) da parte di un Sodalizio che non ne aveva diritto. |
Violazione art. 9 dello Statuto riguardante la possibilità di esercitare il voto solo per quei Sodalizi che abbiano svolto attività agonistica. |
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5° - Esercizio abusivo del voto di alcuni candidati alle cariche federali |
Violazione art. 21 dello Statuto che non consente ai candidati alle cariche federali di esercitare il diritto di voto in Assemblea. |
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Ulteriore inosservanza é la violazione dell'art. 24 del Regolamento Organico FIC :"I verbali delle Assemblee Nazionali devono essere redatti dal notaio e depositati presso il tribunale civile." E il notaio, a Latina, non c'era. |
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| Sommario:
I ricorsi presentati per richiedere l'annullamento dell'esito elettorale
dell'Assemblea F.I.C. di Latina del 13, 14 gennaio
2001 possono essere letti cliccando su
Archivio
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Due
sentenze interessanti della
Cassazione - Verifica
a giugno del nuovo campo di regata di Genova - 41 milioni
per il presidio professionale a seguito dell'ufficio del Presidente a
Torino - La mozione Lojacono - La breve historia dei remoergometri - l banchetto di Trimalcione --
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DUE SENTENZE INTERESSANTI DELLA CASSAZIONE |
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Ente giudicante Cass. civ. 5 gennaio 1981, n. 12 -
Parti incausa: Meraldi c. Ginnastica R. Rubattino
Il comitato olimpico nazionale italiano(Coni) e gli altri organi dell'ordinamento sportivo statuale (federazioni nazionali) sono muniti, nei confronti degli enti sportivi privati ad essi aderenti, di poteri di controllo ed ingerenza nel campo del coordinamento, della vigilanza e della disciplina delle attività sportive, ma non anche nel diverso settore dell'organizzazione e della strutturazione degli enti medesimi, né, in particolare, hanno la facoltà di annullare le delibere con le quali essi abbiano nominato i loro amministratori e rappresentanti, ovvero di sostituire questi ultimi con commissari dotati di analoghe attribuzioni (art. 2,3,5,10 l. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 31 e 32 d. pres. rep. 2 agosto 1974, n. 530); pertanto, ove tali provvedimenti di annullamento e di sostituzione vengano resi da quegli organi, deve ravvisarsi un'attività amministrativa posta in essere in carenza del relativo potere e quindi, inidonea ad incidere sui diritti dell'ente privato alla propria autonomia organizzativa e gestionale, i quali restano tutelabili dinanzi al giudice ordinario. Ente giudicante: Cass. civ. 16 maggio 1991, n. 5505 - parti in causa Federaz. It. Tennis c. Carnuccio La controversia promossa per denunciare l'invalidità di una delibera dell'assemblea straordinaria elettiva di una federazione sportiva, sotto il profilo della inosservanza delle norme statutarie disciplinanti lo svolgimento della vita associativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica di dette norme, e così dell'attinenza della domanda ad atti che la federazione sportiva pone in essere quale associazione di soggetti privati (le società sportive), non in veste di organi del Coni. |
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(elogio della follia)" Tra i meriti della follia, c'é quello di ritardare al massimo lo scorrere della giovinezza e di tenere lontana il più possibile la vecchiaia. Mentre agli altri uomini l'età suole portare senno, quelli del Brabante quanto più diventano vecchi tanto più diventano stupidi. Eppure non c'é altra gente più gioiosa di questa per quanto riguarda il normale svolgersi dell'esistenza, o che almeno avverta la tristezza della vecchiaia."
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SPORT ovvero come riusciamo a permanere ai vertici e a non dare spazio a persone forse più in gamba di noi costrette a segnare il passo o ad abbandonare CANOTTAGGIO - Dal messaggio natalizio di Gian Antonio Romanini si apprende che non avrebbe più intenzione di presentarsi alla presidenza federale al termine dell'attuale quadriennio olimpico. Non si può che prenderne atto in attesa della lotta per la successione.
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I RICORSI |
| Presentato
da Marcello Pesce - Tesserato Benemerito FIC e tesserato C.C. Sabaudia
Alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. OGGETTO: Richiesta annullamento Assemblea elettiva Federazione Italiana Canottaggio - Latina 13, 14 gennaio 2001.- A seguito del telegramma,
allegato in copia, ed inviato il 15 gennaio u.s. al Presidente del CONI dr
Petrucci, confermo a codesta Giunta Esecutiva la mia richiesta per
l'annullamento dell'assemblea elettiva della Federazione Italiana
Canottaggio svoltasi a Latina nei giorni 13 e 14 gennaio uu.ss.- |
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Presentato dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari Alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. Federazione Italiana Canottaggio FATTO Con deliberazione in data 12 gennaio 2001, il Consiglio
Federale della F.I.C. - Federazione Italiana Canottaggio, ha annullato il
voto espresso dal corpo elettorale, convocato dal segretario generale
della Federazione in Cagliariil 9 gennaio 2001, mediante il quale sono
stati designati il sig. Nicola Foddanu, quale Delegato dei Tecnici
Sportivi e il sig. Nicola Pinna quale Delegato degli Atleti, in vista
dell'Assemblea Nazionale elettiva, successivamente svoltasi in Latina il
13 e il 14 gennaio 2001. MOTIVI 1 - Disparità di trattamento 2 - Conseguente nullità dei deliberati dell'Assemblea
nazionale Chiede L'annullamento della deliberazione in data 12 gennaio 2001, assunta dal Consiglio federale della F.I.C., in virtù della quale sono stati esclusi dalla partecipazione all'Assemblea nazionale elettiva, svoltasi a Latina il 13 e il 14 gennaio 2001, i Delegati degli Atleti e dei tecnici Sportivi, espressi dalla Regione Sardegna, e per l'effetto venga disposto l'annullamento di tutte le deliberazioni illegittimamente prese da detta Assemblea, invalidamente costituita, con ogni conseguente e riflesso provvedimento in ordine al provvisorio governo della federazione, ed alla convocazione di nuova Assemblea Nazionale Elettiva. Cagliari 18 gennaio 2001 F.to il Presidente Rag. Sergio Rossi |
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Presentato dal sig. Marco Dodero anche nella qualità di Presidente del
Comitato Liguria F.I.C.
Alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. Ricorso |
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Presentato dal sig. Francesco Paparella Consigliere G.S. Canottieri Cavallini Calcinaia Calcinaia 9 marzo 2001
Al dr Giovanni Petrucci Oggetto: Assemblea Nazionale Elettiva - Latina 13/14 gennaio 2001 - Ricorso. Il sottoscritto Francesco Paparella, in qualità di Consigliere del Gruppo Sportivo Canottieri Cavallini di Calcinaia, nonché di Delegato in occasione dell'Assemblea nazionale elettiva di Latina (13,14 gennaio 2001), ha nei giorni scorsi appreso che il Vice Presidente del Comitato Regionale Toscana, sig. Enzo Ademollo avrebbe presentato le sue dimissioni dal predetto organo regionale in data 17 gennaio 2001, ovvero successivamente alla sua nomina a Consigliere Federale. Premesso che il sig. Ademollo, in occasione
dell'Assemblea elettiva di Latina, risulterebbe aver espresso tre voti. di
cui uno in rappresentanza della propria Società ed altri due per delega
di altre due Società toscane, si fa rilevare che il comportamento dello
stesso sarebbe da ritenersi illegittimo in quanto in netto contrasto con
l'art. 22 dello Statuto federale. Risulterebbe altresì che la Società Circolo Nautico Foce Cecina di Cecina sia stata rappresentata, per l'espressione del voto in Assemblea, da un socio che non rivestiva alcuna carica nell'ambito del Consiglio Direttivo, in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 18 dello Statuto. In relazione a quanto sopra esposto, in caso di Vostro eventuale positivo riscontro, il sottoscritto richiederebbe fin da ora l'annullamento dell'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Canottaggio svoltasi a Latina nei giorni 13 e 14 gennaio uu.ss. e che, nelle more dell'effettuazione di nuove elezioni, sia al più presto provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario. Qualora la S.V., verificate le presunte irregolarità di cui sopra, non ritenesse opportuni i provvedimenti richiesti, il sottoscritto si vedrebbe costretto, tenuto conto della configurazione privatistica assunta dalle Federazioni Sportive a seguito dell'entrata in vigore del decreto Melandri, a rivolgersi ai competenti organi giurisdizionali della Magistratura ordinaria. F.to Francesco Paparella
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22 giugno 2001 - FINALMENTE IL CONI
RISPONDE - Ricevo dal CONI (Ufficio Affari Giuridici Statuti e Normative F.S.N.)
la seguente raccomandata a.r. Oggetto: ricorso del Sig. Marcello Pesce/F.I.C.. Con riferimento al ricorso inviato al CONI attraverso il quale si é richiesto l'annullamento dell'ultima Assemblea elettiva della Federazione Italiana Canottaggio, si comunica che la Giunta Nazionale nella riunione del 4 giugno u.s., dopo aver esaminato le tre motivazioni addotte a sostegno della prefata richiesta, ha dichiarato l'atto de quo inammissibile. In ordine alla supposta irregolarità concernente la valida costituzione dell'Assemblea di cui é parola, l'indicato Organo ha ritenuto giuridicamente infondato quanto assunto in ordine alla percentuale dei delegati atleti e tecnici partecipanti all'Assemblea Nazionale per un'errata interpretazione c.ca le vigenti disposizioni legislative e statutarie sportive. Il secondo ed il terzo motivo sono stati presi in esame congiuntamente, ed é stato evidenziato che riguardo alle competenze che l'art. 39 dello Statuto Federale della F.I.C. assegna in via primaria ed esclusiva al Consiglio vi é quella alla lettera b) che attribuisce a quest'ultimo il controllo di legittimità sulle procedure relative alle elezioni delle Assemblee Regionali; ed infine, é stato precisato che spettava unicamente alla Commissione verifica Poteri accertare se i soggetti aventi diritto a voto erano legittimati o meno all'esercizio dello stesso per tutte le votazioni svolte nella citata Assemblea. Cordiali saluti IL SEGRETARIO GENERALE F.to Raffaele Pagnozzi |
| Nessun particolare commento alla lettera del CONI (18 giugno) in risposta ad un ricorso avanzato il 17 gennaio (visibile in Archivio). A parte la "tempestività" dell'Ente, nella ipotesi che il Consiglio federale avesse annullato tutte le elezioni regionali dei Delegati Atleti e Tecnici, in Assemblea non si sarebbe verificata alcuna presenza delle categorie in questione con buona pace del Decreto c.d. Melandri. |
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CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA Siracusa 8 maggio 2001
Spett.le Oggetto: . Illegittimità nelle elezioni dei Consiglieri
regionali Atleti e Tecnici della Sicilia (28 - 29 dicembre 2000). Ripropongo, allegandone copia, l'esame della mia esposizione di fatti irregolari verificatisi in occasione della elezione a consigliere regionale della Sicilia del dirigente del CUS Catania, sig. Lorenzo D'Arrigo che aveva un'anzianità di tesseramento di appena otto mesi. Su tale mia segnalazione ho avuto
soltanto cortesi ma imprecise notizie telefonicamente da parte di codesto
Segretario Generale. Segue la lettera allegata: Siracusa 26 marzo 2001
Spett.le Comitato regionale Siciliano F.I.C.
Spett.le Consiglio Federale della
Spett.le Commissione Giustizia e Disciplina Oggetto: Irregolarità nella elezione del dirigente del CUS Catania.. Sig. D'Arrigo Lorenzo, a Consigliere Regionale. Denuncio quanto pervenuto a mia
conoscenza.
----- Original Message DAL:
Presidente Federale - Gian Antonio Romanini 1)
ANNULLAMENTO II^ VOTAZIONI DELEGAZIONE SARDEGNA
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| - L'avvocato Alberti ha richiesto il rinvio a giudizio del Consigliere federale Enzo Ademollo "per aver espresso tre voti, di cui uno in rappresentanza della propria società ed altri due per delega di altre due società toscane, violando il disposto di cui all'art.22 dello Statuto federale, con l'aggravante di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia e Disciplina" |
| L'avvocato Alberti é, contemporaneamente, Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina, difensore della Federazione in un giudizio pendente (che in parte lo riguarda) presso il Tribunale Civile di Roma riguardante la richiesta di annullare l'Assemblea elettiva di Latina per votazioni non conformi alle regole statutarie. |
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5 ottobre 2000 - Un chiarimento sulla
vicenda Commissione Giustizia e Disciplina FIC |
| Francesco
Paparella non é stato l'estensore del ricorso al Procuratore Federale
che ha determinato il rinvio a giudizio, davanti alla Commissione
Giustizia e Disciplina, il Consigliere Federale Enzo Ademollo. Paparella é uno dei tre ricorrenti al Tribunale Civile di Roma che hanno richiesto il commissariamento della Federazione per le gravi irregolarità che si sono verificate in sede elettorale in occasione dell'Assemblea di Latina del 12,13,14 gennaio 2001. Tra le irregolarità vi é anche quella contestata al Consigliere Ademollo oltre che allo stesso avv. Alberti che, in sede di prima votazione per il Presidente federale ha espresso un voto che non aveva diritto di esercitare. Allorché convocato alla riunione della Commissione G.D. FIC, Paparella, ha ricusato l'avv. Alberti. Ecco lo stralcio della lettera di Paparella: "- preliminarmente rileva che l'avvocato Renato Alberti, Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina FIC, essendo nominato difensore della Federazione Italiana Canottaggio in un giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma (iscrittto al numero di R.G. 45253/2001) avente ad oggetto anche il motivo di nullità dell'Assemblea elettiva di Latina (12,13,14 gennaio 2001) é interessato al presente procedimento; - ritiene altresì l'avvocato Alberti incompetente ad emettere ordinanza di rinvio a giudizio del Consigliere Federale Ademollo; - chiede, nei confronti dell'avvocato Alberti l'applicazione dell' art 46, lettera d) dello Statuto federale formulando fin d'ora formale ricusazione con ogni provvedimento conseguenziale." |
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Assemblea
elettiva Latina - 12,13,14 gennaio 2001 - Elezione dei Consiglieri
Federali Esaminando i risultati
delle sole votazioni per i Consiglieri Federali risulta che: Ferma restando
l'illegittimità commessa ammettendo al voto i candidati alle cariche
federali (n. 12 persone) che sono espressamente esclusi da tale diritto
a norma dell'art. 21, ultimo comma dello Statuto FIC. |
| Ringrazio Sergio Morana per l'attenzione che ha voluto
dedicare, sia pure solo per pochi giorni, alle conseguenze delle
irregolarità elettorali di Latina 2001. Su canottaggiovero egli ha raccontato una storia vera. La Federazione, sembra con decisione unanime del Consiglio Federale, ha ritenuto di rimborsare parte delle spese della controparte nel Procedimento civile 45253/2001. Le risposte sono d'obbligo: 1 - La certezza del diritto era ed é saldissima nell'"Ammiraglio Pesce e Soci" ed é stata altrettanto salda la convinzione da parte federale sulle irregolarità elettorali. Tant'é che é stata svolta ogni possibile azione per arrivare ad una transazione. Molteplici, ed a tutti i livelli, sono stati infatti gli interventi federali nei riguardi dei ricorrenti per arrivare alla "transazione". 2 - Il "piatto di lenticchie" (così definito da Sergio Morana) é stato accettato dai ricorrenti per alcuni validi motivi: a) la lunghezza dell'iter processuale che, probabilmente, avrebbe portato la risoluzione del contenzioso nelle immediate adiacenze del prossimo rinnovo delle cariche federali (dopo Atene 2004); b) anche ipotizzando una soluzione precedente al "rinnovo", la parte soccombente, non accontentandosi del giudizio di primo grado, si sarebbe appellata, ricadendo così nel caso di cui alla lett. a); c) l'appello avrebbe procurato ulteriori spese sia alla Federazione sia ai ricorrenti. 3 - Continuo, e con me molti amici, a richiamare la morigeratezza nelle spese e ciò, soprattutto, per quanto riguarda le presenze superflue in occasione di manifestazioni nazionali ed internazionali da parte di persone appartenenti ai vari ruoli, senza escludere nessuno a qualsiasi livello appartenga. 3 - Come in altra occasione ho avuto modo di dichiarare, non si sarebbe arrivati ad una denuncia qualora il Presidente ed il Consiglio federale eletti a Latina, riconoscendo le irregolarità, rappresentate al Coni e alla stessa Federazione, avessero optato per una delle due seguenti soluzioni : a) riconoscendo le irregolarità, dare le dimissioni e procedere, nei termini statutari, a nuove elezioni. E' molto probabile che il Presidente ed il Consiglio federale sarebbero stati riconfermati a maggioranza; b) chiamare i ricorrenti e cercare di trovare con loro una soluzione che potesse soddisfare entrambi. Invece il Presidente e almeno una parte del Consiglio federale non hanno ritenuto di adottare nessuna delle due suddette ipotesi procedendo, invece, verso una suddivisione tra "buoni" e "cattivi" e inserendo nella seconda categoria tutti coloro che si erano pronunciati per l'alternativa alla linea Romanini. Fatti salvi coloro che, per motivi di personali opportunità, hanno ritenuto utile "cambiare bandiera". Si é determinata così la perdita agli interessi federali di alcuni dirigenti che, per le rispettive esperienze e conoscenze, avrebbero potuto essere ancora utilizzati. Ritengo che si tornerà a parlare dell'argomento. (M.P.) |
| Il
piatto di lenticchie - Con il
titolo "L'ennesima brutta figura" Sergio Morana il 28
settembre u.s. ha pubblicato sul sito http://www.canottaggiovero.com
di cui é webmaster: "Da fonti autorevoli apprendiamo che l'ormai annosa questione legale tra un gruppo di ricorrenti contro l'elezione del Consiglio Federale avvenuta a Latina nel gennaio 2001 - di cui era portabandiera l'Amm. Marcello Pesce, già presidente del Comitato Regionale Lazio - e la stessa Federazione Italiana Canottaggio, dopo varie sedute, rinvii, discussioni, memorie ecc., si sarebbe conclusa con una transazione tra le parti, in cui la FIC si sarebbe impegnata a pagare le spese legali della parte avversa, che ammonterebbero a circa 15 milioni di vecchie lire, in cambio della chiusura della controversia. Il condizionale é d'obbligo. Ci pare che in questa situazione - ambedue le parti abbiano perso un'ottima occasione per fare bella figura: la FIC, evidentemente per niente certa di avere ragione, che prima piange miseria ad ogni passo e poi si accolla le spese legali della controparte, salvo andare a chiedere sacrifici ai canottieri italiani. la controparte, Ammiraglio Pesce e Soci, forte di una certezza del diritto evidentemente non molto salda, che accetta il classico piatto di lenticchie e si fa pagare dalla FIC le spese processuali, alla faccia dei continui - e giustificati - richiami alla morigeratezza che si elevano quotidianamente proprio da quella parte, per mezzo del sito internet www.marcantoniocolonna.it. Complimenti a tutti, l'ennesima brutta figura. SM (Questo sito é www.marcantoniocolonna.com e non www.marcantoniocolonna.it ) Dopo qualche giorno l'articolo é stato tolto dal sito "canottaggiovero". Sembra ci siano stati autorevoli interventi.
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